Definizione agevolata: entro il 28 febbraio la settima rata

La Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che prevede che il contribuente possa estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

I contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata, ricorda l’Agenzia Entrate-riscossione, per manternerne i benefici devono effettuare il versamento della settima rata entro il 28 febbraio 2025
Tenendo conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 marzo 2025.

Revisori legali: adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio è stato adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.
Il Programma, in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, recepisce le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti attuali, come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.

Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali. I corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.

Il riordino delle detrazioni IRPEF 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha inserito nel TUIR l’art. 16-ter per disciplinare il riordino delle detrazioni IRPEF, limitandone la fruizione per i percettori di reddito superiore a 75mila euro.

Il primo comma dell’art. 16-ter prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L’importo base di cui al comma 2 è pari a:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
  • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

Il coefficiente di cui al comma 3 è pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

Quindi, per esempio:

  • un contribuente con un reddito IRPEF inferiore a 75.000 euro non avrà alcun limite alle detrazioni;
  • un contribuente con un reddito IRPEF di 80.000 euro e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 9.800 euro (14.000 x 0,70);
  • un contribuente con un reddito IRPEF superiore a 100.000 e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 5.600 euro (8.000 x 0,70).

Sono escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese:

  • le spese sanitarie detraibili;
  • le somme investite nelle start-up e PMI innovative;
  • le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR;
  • gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, ossia interessi e oneri accessori sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui per contratti conclusi fino al 31 dicembre 2024 per l’abitazione principale;
  • i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f) aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
  • i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
  • nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Dichiarazioni 2025: pubblicati i modelli Redditi, Cnm e Irap in bozza

Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli dichiarativi 2025.
Dopo i modelli 730 e 770 in versione provvisoria, è ora la volta dei modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale, con le relative istruzioni, oltre al modello Irap, aggiornato con le novità che hanno interessato la relativa disciplina.
Approvati invece già da metà gennaio, in versione definitiva, la dichiarazione Iva e la Certificazione Unica (Cu) 2025.

I nuovi modelli in bozza sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata alla modulistica. 

Alcune novità del modello Redditi persone fisiche (Pf)
Nella bozza pubblicata sono da segnalare importanti novità, tra cui la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, il nuovo regime agevolato per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli e quelle in materia di tassazione delle locazioni brevi. 
Inseriti anche il “bonus tredicesima” nel quadro Rc, e le nuove regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Inserito anche il nuovo Quadro CP e aggiornati i quadri RF, RG, e RS, per recepire le novità sul concordato preventivo biennale.
Non incluso, invece, il quadro LM, riservato ai contribuenti forfetari, in quanto in corso di definizione.

ISA 2025: individuati dati rilevanti e attività soggette a revisione

Con Provvedimento del 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate individua i dati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e fornisce il programma delle revisioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025.
Negli allegati al provvedimento anche gli ulteriori dati significativi (se presenti) per l’applicazione degli Isa 2025 (Allegato A) e l’elenco delle attività economiche interessate alla revisione (Allegato B).

Lo SPID. Un alleato per gestire la tua impresa

Con il tuo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), hai accesso a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione e di aziende private che aderiscono al sistema.

In qualità di imprenditore, lo SPID ti permette di gestire in modo semplice, digitale e gratuito, diverse attività legate alla tua attività individuale o alle società ed enti di cui sei rappresentante.

Ecco alcuni esempi:

  • Cassetto Digitale dell’Imprenditore: per accedere gratuitamente ai documenti ufficiali come visure, atti e bilanci delle società di cui sei Rappresentante Legale o, con funzioni limitate, di cui sei Socio o Amministratore. Link italia.it
  • Banca d’Italia: accedi ai dati delle tue imprese registrati nell’archivio della Centrale dei rischi (CR). Link Centrale Rischi Banca d’ITALIA
  • Agenzia delle Entrate: accedi ai dati cassetto fiscale per monitorare la tua posizione tributaria e quella dei contribuenti di cui sei rappresentante o delegato. Link Cassetto Fiscale
  • Agenzia delle Entrate/Riscossione: accedi per monitorare ed eventualmente gestire la tua posizione debitoria nei confronti del riscossore. Link Agenzia Entrate/Riscossioni
  • INPS: consulta la posizione contributiva e gestisci le pratiche relative ai dipendenti. Link INPS
  • INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro): accedi ai servizi online per la gestione delle assicurazioni obbligatorie. Link INAIL
  • MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione): per partecipare alle gare d’appalto e gestire forniture per enti pubblici. Link MePA
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: gestisci dichiarazioni doganali e comunicazioni per l’import/export. Link Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta dal 6 febbraio

L’articolo 16 del Dl n.1/2024 ha introdotto dal 2025, con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale modello 770, che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque.
La norma prevece che sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con modello F24 telematico, comunichino anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con Provvedimento del 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di svolgimento della nuova procedura e individua i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770. 
Con lo stesso Provvedimento vengono conseguentemente approvate anche le specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni, riepilogate in un apposito prospetto.

L’invio del modello F24 e della comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e relativi versamenti devono essere effettuati, direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario, a partire dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al provvedimento pubblicato.
I dati aggiuntivi da comunicare con l’F24 sono contenuti nel nuovo modello “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (allegato 4).

Infermieri: pronti i codici tributo per il versamento della sostitutiva sugli straordinari

L’articolo 1, comma 354, della L. 207/2024, prevede che i compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5%. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025.

Con Risoluzione n. 7 del 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24 e F24 EP, dell’imposta sostitutiva in argomento, ha istituito i seguenti codici tributo:

Per il modello F24:

  • “1069” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1608” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1924” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1925” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1309” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Per il modello F24 EP:

  • “176E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “177E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “178E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, della 30 dicembre 2024, n. 207”.

I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B” , del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

Decadenza agevolazioni prima casa in comunione: comproprietari responsabili in solido

La decadenza del beneficio “prima casa” per rivendita entro 5 anni senza riacquisto, in caso di acquisto in comunione pro indiviso, rende tutti i comproprietari responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, a prescindere dalla quota di proprietà.

Così la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, che nell’Ordinanza n. 2050 del 3 febbraio 2025 ha espresso il seguente principio di diritto:

In tema di benefici per l’acquisto della prima casa, in caso di acquisto dell’immobile adibito ad abitazione non di lusso, in comunione e pro indiviso da parte di più soggetti, la decadenza dell’agevolazione ai sensi dell’art, nota II-bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell’ immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell’obbligazione tributaria ai sensi dell’art, 57, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, rimanendo la rilevanza delle quote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto interno.

Quali ‘controlli’ per i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale?

In occasione del Videoforum commercialisti organizzato da ItaliaOggi lo scorso 27 gennaio 2025, Agenzia Entrate e Guardia di finanza hanno trattato anche il tema del Concordato Preventivo (CPB).

In particolare, con riferimento ai “controlli”, è stato ribadito che la disciplina del CPB non prevede limitazioni generali ai poteri ispettivi, ma contempla restrizioni specifiche al potere dell’Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo e di impresa.

Agenzia Entrate e Guardia di Finanza hanno quindi confermato che:

  • “i contribuenti che aderiscono al CPB sono generalmente più trasparenti e compliant” e considerate le rilevanti limitazioni alle attività di accertamento previste dall’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024, questi soggetti saranno considerati “a basso livello di rischio” e quindi destinatari di minor attenzione in ottica di controlli fiscali;
  • i controlli saranno conseguentemente intensificati sui soggetti che non hanno aderito al CPB. La mancata adesione al CPB dovrà però essere corroborata da ulteriori elementi di anomalia non essendo elemento sufficiente per giustificare l’inserimento automatico nelle liste di controllo.

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