Il controllo sugli atti del professionista delegato: documento CNDCEC

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato il documento “Il controllo sugli atti del professionista delegato (art. 534-ter c.p.c., art. 591-ter c.p.c. e 168 disp. att. c.p.c.)”.
Nel documento, in particolare, vengono analizzate le funzioni del professionista delegato alle vendite e ci si sofferma sulle novità di maggior impatto per le attività di questa figura, introdotte dalla Riforma Cartabia al fine di potenziarne l’attività e di eliminare alcune incertezze interpretative dovute ai precedenti e reiterati interventi di novellazione delle disposizioni sulla delega.

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Report di sostenibilità: le scadenze per le imprese nel documento CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il primo di una serie di documenti dedicati alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), entrata in vigore il 5 gennaio 2023.
La nuova direttiva rende più moderne e rafforza le norme relative alle cosiddette informazioni di sostenibilità, specificatamente ambientali, sociali e di governance, che le imprese devono rendicontare. In base alla CSRD un numero sempre maggiore di grandi aziende e di PMI quotate dovrà infatti dotarsi di uno strumento di rendicontazione di sostenibilità.

Le aziende soggette alla CSRD dovranno rendicontare secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), la cui adozione ha rafforzato la necessità di lavorare sulle competenze di rendicontazione per tutte le imprese coinvolte dalla normativa secondo una scadenza temporale ben definita.

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Utilizzo oltre il termine ordinario dei crediti di imposta 4.0

La legge di bilancio 2021, in relazione al “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi“, prevede che la sua fruizione in compensazione F24 sia ripartita in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

Ricordiamo ora che la Circolare 9/E del 23 luglio 2021 aveva già precisato quanto segue:

  • la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
  • pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
  • con riferimento alla situazione esemplificata, fermo restando che ai fini della fruizione del credito di imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dai commi 1051–1062 della legge di bilancio 2021, sarà possibile utilizzare l’ammontare residuo a partire dall’anno N+4.

I fringe benefit del 2024

La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 16 e 17) ha previsto, con riferimento al solo anno d’imposta in corso:

  • l’innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2mila euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, e a mille euro per gli altri lavoratori dipendenti
  • incluso, in questo regime di esenzione e nell’ambito del medesimo unico limite, le somme erogate o rimborsate allo stesso dipendente dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Ricordiamo:

  • che si considerano “figli fiscalmente a carico” quelli che abbiano un reddito (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a 4mila euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24anni.
  • che qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

Modelli Iva 2024: approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

Con Provvedimento del 15 gennaio 2024 sono stati approvati il modello di dichiarazione annuale IVA 2024 e il modello di dichiarazione annuale IVA BASE 2024, relativi all’anno 2023.

Con successivo Provvedimento del 26 gennaio l’Agenzia ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei predetti modelli, che dovranno essere adottate dai contribuenti tenuti all’adempimento dichiarativo che provvedono direttamente all’invio, e da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono come intermediari abilitati alla trasmissione.

Gestori piattaforme digitali: entro domani l’invio dei dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi

Scade domani, 31 gennaio, il termine entro il quale i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, a determinate condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.

Entro il prossimo 29 febbraio il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori residenti in Italia.

Il nuovo adempimento, ricordiamo, è stato introdotto dalla direttiva europea 2021/514 sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, recepita nell’ordinamento italiano dal Dlgs n. 32/2023.

Modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei Gestori di piattaforma nel Provvedimento del 30 novembre 2023 dell’Agenzia Entrate.

 

Come accedere al ‘nuovo’ Patent Box

L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato la disciplina del patent box, sostituendo quello previsto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e prevedendo un regime agevolativo opzionale connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati.

La nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati (non sono ricompresi nel novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il c.d. know-how).

I soggetti che intendono optare per il nuovo patent box devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’opzione. L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Contributo per il caro energia esteso al I trimestre 2024 ma con regole ISEE più stringenti

Tra le misure previste per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie la Legge di Bilancio 2024, all’articolo 1, comma 14, ha previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per il riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, in quota fissa e in base alle zone climatiche.
Il contributo è riconosciuto con le stesse modalità già previste per il IV trimestre 2023 dall’articolo 3, comma 1, del Decreto Bollette (n. 34/2023), convertito, con modificazioni, dalla L n.56/2023. 

Per la nuova agevolazione, questa volta, sono previste regole più stringenti in tema di valori di reddito di riferimento ai fini Isee.
Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, il bonus sociale bollette ritorna ad essere valido per chi ha un Isee fino a 9.530 euro (che diventano 20.000 euro per i nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico).
Nel 2023, ricordiamo, il bonus era stato invece potenziato, con Isee fino a 15.000 euro, che diventavano 30.000 euro per i nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico.

Intermediari: modello unico di delega per l’accesso ai servizi delle Entrate

Tra le misure di razionalizzazione e semplificazione introdotte dal Decreto Adempimenti (Dl n. 1/2024) l’Articolo 21 prevede il che il contribuente possa delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, compilando un unico modello. Il contribuente è comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.
Attraverso una singola operazione, dunque, sarà possibile delegare l’utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dalla Riscossione.

Gli intermediari interessati sono quelli individuati dall’articolo 3, comma 3, del DPR, n. 322/1998, ossia quelli che già possono presentare le dichiarazioni in via telematica dei contribuenti tramite il servizio telematico Entratel. 
La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca. L’eventuale rinuncia alla delega ricevuta dovrà essere comunicata da parte degli intermediari esclusivamente in via telematica.
Le modalità di attuazione  del Modello Unico di delega saranno definite con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Adempimenti.

Operazioni soggettivamente inesistenti: è il contribuente che deve dimostrare di aver agito ‘inconsapevolmente’

In presenza di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria ha assolto l’onere probatorio a suo carico, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità, della documentazione fiscale e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la Sentenza n. 33620 del 1 dicembre 2023.

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