Imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche: pronti i codici tributo per il versamento

L’articolo 26 del Dl n. 104/2023 (c.d. decreto Omnibus) ha istituito, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull’incremento dei margini di interesse
Il comma 6 del citato articolo prevede che, ai fini dell’accertamento delle sanzioni e della riscossione dell’imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Con Risoluzione n. 7 del 24 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.

Li riportiamo di seguito:

  • “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″;
  • “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″;
  • “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Utilizzo oltre il termine ordinario dei crediti di imposta 4.0

La legge di bilancio 2021, in relazione al “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi“, prevede che la sua fruizione in compensazione F24 sia ripartita in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

Ricordiamo ora che la Circolare 9/E del 23 luglio 2021 aveva già precisato quanto segue:

  • la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
  • pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
  • con riferimento alla situazione esemplificata, fermo restando che ai fini della fruizione del credito di imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dai commi 1051–1062 della legge di bilancio 2021, sarà possibile utilizzare l’ammontare residuo a partire dall’anno N+4.

Regole UE per i prestatori di servizi di pagamento (Psp): nuovi chiarimenti

Dal 1° gennaio sono in vigore le nuove regole dell’Unione Europea per i prestatori di servizi di pagamento (Psp) per rafforzare la lotta contro le frodi IVA nel settore delle transazioni transfrontaliere di commercio elettronico.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ pubblicate sul proprio portale con nuove risposte, datate 24 gennaio 2024, dove chiarisce, ad esempio, che la ditta individuale e la persona fisica a cui la ditta è intestata devono essere considerati come un unico beneficiario
Quindi, ai fini della verifica del superamento della soglia di 25 pagamenti transfrontalieri all’interno del trimestre di riferimento, il numero di pagamenti diretti verso la ditta individuale deve essere sommato al numero di pagamenti diretti verso il titolare della ditta.

Contributi ‘caro materiali’: in riesame le istanze I° e II° semestre 2022

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in risposta ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha annunciato l’avvio di un’istruttoria supplementare per le istanze sui contributi “caro materiali” per il primo e secondo semestre 2022 al fine della determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti, che includerà non solo l’aggiornamento dei prezzari ma anche l’Iva dovuta dalle SA, seguendo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto.

La Direzione Generale competente condurrà quindi un riesame delle istanze presentate al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all’IVA dovuta dalle stazioni appaltanti relative ai contratti di appalto ammessi all’erogazione dei contributi.

Il MIT, al fine di rendere il processo il più agevole possibile, ha individuato due possibili scenari:

  • per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota IVA durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse al contributo, la revisione dell’istanza sarà automatica;
  • per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l’aliquota IVA e sono state ammesse al contributo, sarà possibile presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio effettuando l’accesso alle relative piattaforme:

Tramite la procedura di integrazione le stazioni appaltanti potranno dichiarare soltanto l’importo dell’aliquota Iva corrispondente al contributo ammesso all’erogazione.
Una volta completate queste attività, le stazioni coinvolte saranno informate dell’importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all’Iva applicabile al contratto di appalto.

MEF: abrogazione reclamo-mediazione per ricorsi dal 4 gennaio

L’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari:

  • di valore fino a 50.000 euro;
  • notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.

Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

A chiarirlo il Ministero del’Economia e delle Finanze, nel Comunicato Stampa n. 13 del 22 gennaio.

DL adempimenti: possibilità di addebito in conto dell’F24 per scadenze future

Tra le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (Decreto Adempimenti) anche nuove modalità per facilitare i pagamenti (Articoli 17 e 18) con l’introduzione della possibilità di addebito in conto dell’F24 con scadenze future
Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente o l’intermediario potranno infatti ricorrere all’autorizzazione in via preventiva all’addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. 
Criteri e modalità applicative saranno indicate con apposito Provvedimento. 

Inoltre, sarà possibile effettuare i versamenti con F24 utilizzando gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.

Ecobonus: riaperta la piattaforma per le prenotazioni per veicoli non inquinanti

E’ di nuovo attiva la piattaforma per la prenotazione dell’Ecobonus.
Da ieri, 23 gennaio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto la piattaforma Invitalia tramite la quale sarà possibile inserire le prenotazioni 2024 per i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali).

Informazioni e modulistica, insieme alla Circolare del 28 dicembre, dedicata sono pubblicare nella relativa sezione del sito Ecosonus.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e ‘dicitura’ nei DDT

Ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, la Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1062, L. n. 178/2020) dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta siano tenuti a conservare, pena la revoca del credito in esame, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, inoltre, che a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020.

Con la risposta n. 270/2022 l’Agenzia Entrate aveva inoltre chiarito che anche i documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto” assolvono la funzione di identificare l’investimento e devono, dunque, contenere l’espresso riferimento alle disposizioni sopra indicate.

Con la Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10 gennaio 2024 il MEF, pur confermando che in generale anche sui DDT deve essere apposto il riferimento normativo, ha tuttavia chiarito che, in ottica di semplificazione, la disposizione in esame potrà considerarsi formalmente rispettata anche nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Imposta sulle Transazioni Finanziarie: dal 25 gennaio con nuovo modello

Con Provvedimento del 22 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’aggiornamento del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), al fine di permettere ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante relativo alla dichiarazione dell’anno precedente, utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24. E’ stato quindi previsto, nel rigo TT49, il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito. 
Con il provvedimento pubblicato sono state inoltre aggiornate le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. 

La nuova versione del modello dovrà essere utilizzata, al posto della precedente, a partire dal 25 gennaio 2024, e potrà essere trasmessa per via telematica utilizzando la versione aggiornata del software denominato “Modello FTT”, che sarà disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate dal prossimo 25 gennaio.

ONLUS transitate nel RUNTS nel 2023: verifiche 5 per mille anche sull’elenco dell’Ag. Entrate

Lo segnala il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite Avviso pubblicato sul portale istituzionale.

Gli enti che, per una parte dell’anno 2023, siano stati iscritti all’anagrafe delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate, e che nel corso dello stesso anno si siano iscritti al RUNTS, devono verificare la loro ammissione al beneficio del 5×1000 anno 2023 anche consultando l’elenco delle Onlus ammesse formato dall’Agenzia delle Entrate, reperibile qui.

L’ulteriore verifica, spiega il Ministero del Lavoro, si è resa necessaria per effetto dell’applicazione delle regole riguardanti la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio e dell’iscrizione in corso d’anno al RUNTS. Tali enti, infatti, potrebbero risultare nell’elenco degli enti esclusi dal beneficio anno 2023 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma essere comunque ammessi al beneficio in quanto compresi nel predetto elenco delle Onlus ammesse pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Gli enti che si trovassero nella situazione sopra descritta verranno iscritti d’ufficio nell’elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della loro cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus.

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