Corte UE: ok all’Iva ridotta per ristrutturazione immobili, ma a certe condizioni

L’allegato IV, punto 2, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente a servizi intesi alla ristrutturazione e alla riparazione di abitazioni private che, al momento dell’esecuzione di tali interventi, siano utilizzate come abitazioni private
Ricorre un uso come abitazione privata anche se il destinatario della prestazione abbia lasciato l’immobile ad un terzo come abitazione. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta non è tuttavia necessario che l’abitazione sia abitata durante l’esecuzione della prestazione.

Queste le conclusioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, depositata l’11 gennaio 2024 (Causa C 433/2022).

Quando l’arbitraggio fiscale ‘pecca’ di abuso di diritto

Nell’accogliere l’appello del Fisco, la Cgt di secondo grado di Firenze osserva che l’intento elusivo affiora anche dal comportamento “inconsueto” adottato dal contribuente rispetto all’operazione.

Nel sistema tributario italiano il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, benché non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili, diverse dal solo conseguimento di meri benefici fiscali, che giustifichino l’operazione.

È quanto ha stabilito, accogliendo un appello dell’amministrazione finanziaria, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 1165 del 17 novembre 2023.

Confermato l’esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Il Comma 15, Art. 1 della Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) prevede, in via eccezionale e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, il riconoscimento di un esonero (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. 
Tale esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, senza effetti sul rateo di tredicesima, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. 
La mirusa non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

A differenza di quanto previsto per gli anni 2022 e 2023, per i periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’esonero non si applica alla tredicesima mensilità e alle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive.
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Al via le richieste per il Bonus investimenti sale cinematografiche

Dalle ore 12.00 del 10 gennaio è attiva la piattaforma DGCOL per inviare le richieste per il Tax credit investimenti per sale cinematografiche per l’anno 2023
Lo ha comunicato la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con avviso del 9 gennaio. La piattaforma rimarrà attiva fino al 15 aprile 2024.
Si tratta del bonus per la realizzazione di nuove sale o ripristino di sale chiuse o dismesse o ristrutturazione di sale esistente tramite aumento del numero degli schermi (codice settore TCS) e per l’adeguamento strutturale e rinnovo degli impianti (codice settore TCASRI). 

E’ possibile presentare richiesta di credito di imposta per lavori effettuati a partire dal 1 ottobre 2021 e terminati entro e non oltre il 31 dicembre 2023, per i quali non sia stata già presentata domanda di contributo di credito d’imposta a valere sugli stessi lavori.

Condizione per l’accesso al credito d’imposta è la programmazione, per 3 anni dalla data di richiesta del beneficio, di una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno pari al 20% della programmazione annuale?effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d’imposta. La percentuale è ridotta al 15% annuo per le sale aventi non più di 2 schermi cinematografici.

La sostenibilità nelle piccole imprese: pubblicata la Guida IFAC

In tutto il mondo la maggior parte delle imprese sono di medie o piccole dimensioni ma questo fenomeno è riscontrabile soprattutto nel tessuto imprenditoriale italiano. Le PMI italiane sono responsabili, da sole, del 41% dell’intero fatturato generato in Italia, del 33% dell’insieme degli occupati del settore privato e del 38% del valore aggiunto del Paese.

Vien da sé che in Italia le PMI generino un importante impatto ambientale e giochino un ruolo determinante in termini di occupazione e di integrazione con le comunità locali.

Oggi, il livello di attenzione nei confronti della sostenibilità e della sua rendicontazione e la rapidità dei progressi sono senza precedenti e gli stakeholder si aspettano che ogni organizzazione, a prescindere dalla dimensione, presti attenzioni ai predetti temi.

Anche per le PMI quindi, prestare attenzione al tema della sostenibilità è una scelta vincente perché permette di:

  • comprendere maggiormente rischi e opportunità, rimanendo al passo con i tempi;
  • migliorare strategia e gestione a lungo termine;
  • adeguarsi agli obblighi normativi di legge o imposti da stakeholder (catena del valore);
  • migliorare efficienza, performance, attirare nuovi clienti, attrare talenti, ottenere finanziamenti agevolati.

L’IFAC (International Federation of Accountants) ha pubblicato il documento Small Business Sustainability Checklist, tradotto poi in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Checklist di sostenibilità per le piccole imprese).

Il documento è una checklist progettata per essere adattata da ciascuna azienda alle proprie specifiche esigenze in base al settore di riferimento che elenca anche una serie di iniziative ed azioni da considerare in termini ESG (Environment, Social, Governance).

Questo documento rappresenta uno strumento di supporto nella identificazione delle aree, dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità, tema strategico di cui i commercialisti intendono essere protagonisti nei prossimi anni – commenta Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. La professione contabile può rappresentare un punto di riferimento per individuare standard e best practice rilevanti per le piccole imprese ai fini della creazione di valore per le comunità di riferimento nel breve, medio e lungo periodo. Ai commercialisti spetta anche il compito di indicare i vantaggi competitivi derivanti da un atteggiamento responsabile verso la società e l’ambiente”.

Bonus acqua potabile 2023: modificato il provvedimento originario

Nel Provvedimento del 9 gennaio l’Agenzia delle Entrate illustra le novità relative al Bonus acqua potabile dopo la proroga stabilita dalla Legge di Bilancio 2022, che ha esteso l’agevolazione alle spese sostenute nel 2023.

Con Provvedimento del 16 giugno 2021 dell’Agenzia Entrate sono state definite le regole sull’accesso al bonus (credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti) ed è stato approvato il relativo modello di comunicazione, da inviare all’Agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 713, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha prorogato l’agevolazione al 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, con il Provvedimento del 9 gennaio l’Agenzia Entrate ha disposto le modifiche al provvedimento originario del 16 giugno 2021 al fine di consentire ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute nel 2023.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

  • ai punti 3.1 e 7.1 e nel primo periodo delle motivazioni le parole “31 dicembre 2022” sono
    sostituite con le parole “31 dicembre 2023”;
  • nel terzo capoverso delle motivazioni, a pagina 9, le parole “ciascun anno” sono sostituite
    con le parole “ciascuno degli anni 2021 e 2022 e pari a 1,5 milioni di euro per l’anno
    2023”.

Plastic tax e Sugar tax: ulteriore slittamento al 1° luglio 2024

Il Comma 44 della Legge di Bilancio 2024 prevede lo slittamento al 1° luglio 2024 della decorrenza dell’efficacia dele cosiddette plastic tax (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) e sugar tax (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate), entrambe istituite dalla Legge di bilancio 2020.

Diverse le proroghe che hanno riguardato l’entrata in vigore delle due imposte, ultima delle quali quella operata dalla Legge di Bilancio 2023, che aveva previsto lo slittamento del termine di decorrenza al 1° gennaio 2024. La nuova Legge di bilancio ha invece disposto un’ulteriore proroga al 1° luglio 2024.

Dal 1° gennaio aumenta il contributo annuale per gli iscritti al Registro dei revisori legali

Dal 1° gennaio 2024, il contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali è stato rideterminato in euro 47,00. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è fissato in euro 57,00.
Il relativo Decreto Ministeriale 29 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla GU del 5 gennaio 2024, n. 4.

A partire dal 5 gennaio sarà possibile a tutti gli iscritti al registro, procedere al pagamento on line del nuovo importo accedendo, tramite SPID, all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale”. 
Per le altre modalità di pagamento che richiedono di scaricare l’avviso di pagamento on line, presente nella suddetta area riservata, si rimanda a questa pagina.

Sono terminate al 31 dicembre 2023 le agevolazioni agli under 36 per l’acquisto ‘prima casa’

La legge di Bilancio 2024 non ha prorogato l’agevolazione per l’acquisto della prima casa prevista per i giovani under 36.

L’art. 64 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73 (1) aveva introdotto una importante agevolazione per i soggetti che:

  • non avevano ancora compiuto 36 anni d’età;
  • avevano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • volevano acquistare la loro “prima casa” di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).

La norma si applicava sia agli atti traslativi dell’intera proprietà che agli atti costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione e prevedeva i seguenti benefici:

  • per le compravendite non soggette a IVA à l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • per gli acquisti soggetti a IVA à l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.

Entrata in vigore il 26 maggio 2021, la disposizione ha avuto più proroghe, da ultimo con la Legge di Bilancio 2023 che ha portato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2023.

La norma agevolativa si era dimostrata valida per permettere ai giovani di acquistare la prima casa di abitazione e se ne auspicava pertanto sia una riproposizione, se non un inserimento normativo in pianta stabile, che un allargamento in termini di ISEE (un aumento del limite di 40.000 euro ad almeno 60.000 euro e/o una modifica normativa per fare in modo che le nuove famiglie che si andavano a costituire non fossero penalizzate dalla situazione ISEE delle famiglie di origine).

Al contrario, la legge di Bilancio 2024 non ha riproposto tale agevolazione che pertanto, a partire dall’1 gennaio 2024 non potrà più essere utilizzata.

 

(1) Decreto indicato come “Sostegni bis” e denominato “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’art. 64 prevedeva “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”

Art-bonus anche per i forfettari

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Anche coloro che abbiano scelto il regime forfettario rientrano tra i soggetti destinatari dell’Art-bonus, il credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura.
La normativa in materia non prevede, infatti, una esplicita esclusione per questi soggetti. Dunque, il credito d’imposta spetta anche ai professionisti e agli imprenditori che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi 54 e seguenti, Legge n. 190/2014).
Maggiori chiarimenti nella Circolare dell’Agenzia Entrate n. 34/E del 28 dicembre 2023.

Si ricorda che gli interventi che si possono sostenere con un’erogazione liberale sono:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri Enti dello Spettacolo;
  • realizzazione, restauro e potenziamento di strutture di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo.

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