Tassazione delle plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito di Superbonus

La legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 64-67) modifica il TUIR, negli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza fiscalmente rilevante realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del Superbonus. 

A decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110% di Superbonus se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’Irpef o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare:

  • se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;
  • se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione.

Superbonus e attestazione congruità spese di persiane e infissi. Quale prezzario?

Il tecnico abilitato, incaricato dal condominio di attestare la congruità delle spese relative all’intervento “trainato” di sostituzione delle persiane e degli infissi dell’intero edificio, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa (articolo 119 comma 13-bis, Dl n. 34/2020), nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa relativa al Superbonus.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 1 del 5 gennaio 2024.

Esonero contributivo parità di genere

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere.

L’INPS, con il messaggio n. 4614/2023, ha indicato le modalità di richiesta dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno conseguito entro il 31 dicembre 2023 la certificazione della parità di genere.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2024. Ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

Legge di bilancio 2024: contrasto all’evasione contributiva nel settore del lavoro domestico

Tra gli interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie, previste dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), anche misure di contrasto all’evasione contributiva nel settore del lavoro domestico.
Agenzia delle Entrate e Inps realizzeranno, infatti, la piena interoperabilità delle rispettive banche dati, anche attraverso l’utilizzo tecnologie digitali avanzate, mettendo a disposizione dei contribuenti i relativi dati analizzati ed acquisiti, con lo scopo di favorire l’adempimento spontaneo tramite dichiarazione precompilata e la segnalazione di eventuali anomalie. 
I due enti svolgeranno inoltre attività di analisi del rischio e controlli su dati retributivi e contributivi, con interventi finalizzati alla corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e contributive.

La Cassazione sull’inammissibilità del ravvedimento operoso parziale

E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 472 /1997, il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione Finanziaria.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 35587 del 20 dicembre 2023.

Dalla direttiva ‘Bilanci’ novità in arrivo per le soglie dimensionali di imprese e gruppi

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 dicembre 2023, è stata pubblicata la direttiva delegata (Ue) 2023/2775 che modifica, aumentandole in modo significativo, le soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di cui all’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue (cosiddetta direttiva “Bilanci”).

Nella versione in vigore dal 24.12.2023 i primi commi del citato art. 3 prevedono ora quanto segue:

  1. Nell’applicare una o più opzioni di cui all’articolo 36, gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
    a) totale dello stato patrimoniale: 450 000 EUR; (prima era 350.000)
    b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 EUR; (prima era 700.000)
    c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10.
  2. Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
    a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR; (prima era 4.000.000)
    b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR; (prima era 8.000.000)
    c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50.
    Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7.500.000 EUR per il totale dello stato patrimoniale (prima era 6.000.000) e a 15.000.000 EUR (prima era 12.000.000) per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
  3. Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
    a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR; (prima era 20.000.000)
    b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 EUR; (prima era 40.000.000)
    c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
  4. Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
    a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR; (prima era 20.000.000)
    b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 EUR; (prima era 40.000.000)
    c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

Con l’entrata in vigore la direttiva delegata spetta ora agli Stati membri attivarsi per conformare i loro ordinamenti. Le previsioni nazionali dovranno applicarsi a partire dagli esercizi finanziari che inizieranno il 1° gennaio 2024 o successivamente ma viene consentito agli Stati membri di far applicare anticipatamente tali previsioni, a partire dagli esercizi finanziari che inizieranno il 1° gennaio 2023 o successivamente.

Non resta che attendere i provvedimenti del legislatore italiano.

Importi più bassi per il canone TV 2024

La legge di bilancio 2024 ha ridotto da 90 a 70 euro l’ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l’anno 2024.
Nella Risoluzione n. 1/E del 4 gennaio l’Agenzia delle Entrate indica gli importi del canone dovuto relativamente a nuovi abbonamenti e rinnovi.

I cittadini per i quali l’addebito del canone avviene nella bolletta dell’energia elettrica o i pensionati che hanno scelto di addebitare il canone sulla pensione non dovranno fare nulla, in quanto spetterà alle imprese elettriche e agli enti previdenziali addebitere gli importi ridotti.

I contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali, invece, non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica (come ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv), sono tenuti ad effettuare il versamento del canone dovuto per l’intera annualità, pari a 70 euro, entro il 31 gennaio 2024 utilizzando il modello F24 (codice tributo TVRI).

Assegno unico e universale per i figli a carico: nessuna nuova domanda per il 2024

Con Messaggio n. 15 del 2 gennaio l’Inps ricorda che, per l’annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all’Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Le domande già presentate, infatti, valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nella domanda, come ad esempio nascita di un nuovo figlio.

Per la determinazione dell’importo della prestazione sulla basse della soglia ISEE, precisa l’Istituto, è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata.
In assenza di ISEE  l’importo sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. In caso di DSU presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.

Separazione coniugale e decadenza agevolazioni prima casa: sentenza CTR Lazio

In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall’art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”. 
Così si è espressa la Corte Tributaria di secondo grado del Lazio, nella sentenza n. 6331 del 9 novembre 2023.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la vendita dell’immobile in esame non sia avvenuta nell’ambito dell’accordo patrimoniale in fase di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma in via autonoma, per cui non è stata rispettata la disposizione che vieta la vendita di un bene che ha usufruito dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa entro cinque anni, ovvero in caso di vendita anticipata non viene acquistato un altro immobile entro un anno.

Il finanziamento alle imprese nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza

La Commissione crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano ha pubblicato il Quaderno 91 – Il finanziamento alle imprese nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza con cui affronta i diversi aspetti del tema dei finanziamenti in ambito di crisi delle realtà produttive, fornendo una panoramica completa e ragionata sui problemi di maggior rilievo.

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