Entro il 16 gennaio 2024 il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 per chi ha beneficiato del rinvio

Ricordiamo che il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 4, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024 ha previsto che i soli contribuenti:

  • in possesso del numero di partita IVA
  • che esercitano l’attività in forma individuale
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro

potranno effettuare il versamento del secondo acconto Irpef 2023, con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Le nuove aliquote Irpef 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31-12-2023 è stato pubblicato il Decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Per il calcolo dell’imposta lorda il decreto prevede, per il solo anno 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, in sostituzione di quelle previste dall’articolo 11, comma 1, del Tuir. In particolare, è prevista una riduzione degli scaglioni da 4 a 3, applicando le seguenti aliquote:

a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro; 
b) 35% per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 
c) 43% per i redditi oltre 50.000 euro. 

Per il periodo d’imposta 2024 è innalzata, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) fino a 15.000 euro.
Inoltre, sempre per il 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. 

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui sopra.

Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 dicembre 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (c.d. BONUS EDILIZI).

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

Dichiarazioni dei redditi 2024: pronti i modelli in bozza. Le novità

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli 2024, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa.

Le novità
Per i Modelli 730 e Redditi Persone fisiche le novità riguardano:

  • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato;
  • la ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo;
  • la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa;
  • la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

I modelli, inoltre, recepiscono le novità relative alla disciplina di tassazione delle cripto-attività, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della flat tax incrementale.

I Modelli Imprese, Enti e Società, con relative istruzioni, sono aggiornati con le modifiche in materia di Imposta sul reddito delle società.
Nei modelli Redditi, in particolare, sono stati gestiti il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus.
Nel modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

Tra le novità riguardanti la Certificazione Unica sono da segnalare:

  • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
  • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
  • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
  • la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.

Il Modello Iva è invece aggiornato con le novità normative del 2023: sono stati rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

Nel Modello Irap viene gestita la non imponibilità dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85mila euro. 

Aggiornato, infine, anche il Modello 770, con l’introduzione della sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

Nuove aliquote IRPEF per il 2024

In attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale il Consiglio dei Ministri riunitosi il 28 dicembre 2023 ha ridotto gli scaglioni IRPEF da quattro a tre, con le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Rispetto al 2023 vengono quindi accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260,00. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, in relazione ai seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR; ci si riferisce quindi agli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, alle spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, alle spese funebri;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del DL 149/2013);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119 comma 4 del DL 34/2020).

Legge di Bilancio 2024: potenziato il Fondo di garanzia prima casa per famiglie numerose

Con 200 voti favorevoli e 112 contrari la Camera dei deputati, nella seduta del 29 dicembre, ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
Il testo (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, Suppl. Ordinario del 30-12-2023.

Tra le misure in materia fiscale la legge di bilancio assegna al Fondo di garanzia per la prima casa ulteriori 282 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 8)

(comma 9) Al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose vengono inclusi per il 2024, tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito:

a) i nuclei familiari con tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui; 
b) i nuclei familiari con quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 45.000 euro annui; 
c) i nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 50.000 euro annui. 

(comma 10) Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari sopra indicati, la garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dell’85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c). 

(comma 11) Per le garanzie rilasciate alle condizioni precedenti, è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all’8,5% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a), al 9% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) e del 10% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c), ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua. 

(comma 12) Alle operazioni di finanziamento ammesse all’intervento della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, nei casi che precedono, alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13 della Legge di bilancio, si applicano l’elevazione della garanzia fino all’80% della quota capitale anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm).

(comma 13) Per l’anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. 

FLAT TAX FORFETTARI 2024, test di convenienza (versione Excel)

Abbiamo pubblicato FLAT TAX FORFETTARI 2024, test di convenienza, programma in Excel che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) che prevede l’applicazione del regime forfettario a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote a seconda che l’attività sia una “start up” o meno. In particolare:

– 5% per le start up;
– 15% per gli altri soggetti

CLICCA QUI per accedere alla scheda del software.

La conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.

La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.

Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’Interpello aveva chiarito che:

  1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica.
  2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec;
  3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev’essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
  4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

Tale impostazione è stata ribadita dall’Agenzia con la risposta n. 217 del 26 aprile 2022.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è ora consultabile da tutti i cittadini

Dal 13 dicembre 2023, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è consultabile da parte di tutti i cittadini.

Alla pagina dedicata di Servizi Lavoro, attraverso la funzione “Ricerca enti” è possibile visionare gratuitamente le informazioni (dati generali, composizione organi sociali, attività ecc.) e scaricare i documenti (statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.) riguardanti oltre 119mila enti iscritti al RUNTS, di cui più di 24mila entrati per la prima volta a far parte del Terzo Settore.

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): nuovo modello dal 1° gennaio 2024

Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 407 del 13 dicembre di approvazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessaria per calcolare l’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie) e delle relative istruzioni di compilazione.
Il decreto entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

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