TARIFFARIO ED EQUO COMPENSO COMMERCIALISTI: prova i software in formato Excel e Cloud!

Sono on line le nuove versioni dei nostri applicativi destinati alla tariffazione dei compensi dei Commercialisti.
Sono disponibili sia le versioni MSExcel che quelle in cloud, utilizzabili online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.

ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI 2023: aggiornato al nuovo prontuario ANC
Scegli la versione che preferisci XLS o CLOUD
Grazie ad una proficua collaborazione con ANC (Associazione Nazionale Commercialisti), AteneoWeb pubblica e aggiorna periodicamente il software ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI, che permette di determinare nel dettaglio gli onorari consigliati che possono essere utilizzati come riferimento dal professionista per determinare i compensi delle proprie prestazioni professionali.
Questa nuova versione è aggiornata con la seconda versione 2023 del prontuario ANC che prevede la gestione degli onorari per le attività del collegio sindacale e della revisione.

EQUO COMPENSO COMMERCIALISTI (L. 49/2023 – DM 140/2012)
Scegli la versione che preferisci, XLS o CLOUD
La legge 49/2023 ha introdotto la disciplina del c.d. “equo compenso” per i professionisti che prestano il loro servizio nei confronti di determinate categorie di soggetti.
Il software consente di calcolare i compensi con possibilità di applicazione di riduzioni o maggiorazioni e con possibilità di applicazione di compensi compresi tra il minimo e il massimo.

Puoi acquistare i due applicativi, a prescindere dal formato XLS o Cloud, a questo prezzo:

  • ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI 2023: aggiornato al nuovo prontuario ANC a 79,00 € +iva
  • EQUO COMPENSO COMMERCIALISTI a 70,00 € +iva

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Verifica delle condizioni per adottare il regime forfettario nel 2024

L’anno volge al termine e, per coloro che beneficiano del regime forfettario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di questo regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario, potrebbero verificare se aderire al regime forfettario dal prossimo 1° gennaio 2024.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfettario, che è di 85.000 euro.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario considerare di venderle entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime.

Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:

  • se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a).
  • se si è fatturato nei confronti della società stessa

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti o lo sono stati nel 2020 o 2021, è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfettario.

DL ‘Anticipi’: raddoppiati i fondi per il Bonus psicologo 2023

La legge n. 191/2023, di conversione del decreto “Anticipi” (Dl n. 145/2023), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre.

Tra le novità apportate in sede di conversione l’Art. 22-bis prevede l’incremento di 5 milioni di euro, per il 2023, del limite di spesa del contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia, previsto dalla legge di Bilancio 2023.
Raddoppiata, quindi, la dotazione finanziaria disponibile per il bonus psicologo, che passa da 5 a 10 milioni di euro.

DL ‘Anticipi’: rifinanziamento Nuova Sabatini

L’Art. 13, comma 1 della legge n. 191/2023, di conversione del decreto “Anticipi”, ha disposto il rifinanziamento, con 50 milioni di euro per l’anno 2023, della misura a sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, Nuova Sabatini. 

Variazione in diminuzione IVA sospesa in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi

L’Agenzia Entrate, con risposta all’interpello n. 471 del 29 novembre 2023 ha chiarito che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il termine di emissione della nota di variazione in diminuzione IVA, in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi che coinvolgono la procedura fallimentare, decorre dall’esito dei predetti giudizi, con l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto.

Codici tributo per ravvedimento imposta sostitutiva su utili e riserve di utili

Con Risoluzione n. 70/E del 18 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della Legge n. 197/2022.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • “8954” denominato “Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1954” denominato “Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto ‘Anticipi’

La Legge n. 191/2023, di conversione del decreto “Anticipi” (Dl n. 145/2023), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre.

Tra le principali novità in tema fiscale apportate in sede di conversione, l’Art. 4 conferma il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi.

Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Inail, entro il 16 gennaio 2024 senza interessi, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. 
In sede di conversione è stato espressamente aggiunto che, per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023) e non ai ricavi (si veda la Circolare n. 31/E dell’Ag. Entrate del 9 novembre).

Decreto ‘Anticipi’: remissione in termini per la Rottamazione-quater

La legge n. 191/2023, di conversione del decreto “Anticipi” (Dl n. 145/2023), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre.

Tra le novità apportate in sede di conversione, l’introduzione dell’Art. 4-bis, che prevede la remissione in termini per i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Per questi contribuenti i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 sono considerate tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023, senza l’applicazione di sanzioni e interessi mora.

Aiuti di Stato: il massimale ‘de minimis’ sale a 300.000 dal 2024

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di Stato di importo limitato: dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime de minimis sale da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni. Per i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.

Processo tributario telematico: accesso ai servizi online con identità digitale

Per accedere ai servizi online del Processo Tributario Telematico (PTT) è necessario utilizzare un’identità digitale (SPID, CIE o CNS). La nuova modalità è attiva dallo scorso 19 dicembre.

Al fine di assicurare la massima accessibilità possibile agli strumenti propri del processo tributario telematico e per garantire l’esercizio del diritto di difesa, si legge nella nota pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, sia i nuovi utenti sia quelli già registrati, qualora non dispongano di un’identità digitale, potranno continuare a utilizzare le credenziali di accesso (user id e password) inviando una dichiarazione firmata digitalmente che attesti tale indisponibilità. 
Il sistema, attraverso una procedura guidata, produrrà un apposito modulo che l’utente dovrà scaricare sul proprio dispositivo, firmare digitalmente e infine trasmettere. 
Al termine della procedura l’utente potrà accedere al sistema con le credenziali rilasciate. È fatto obbligo, comunque, per gli utenti di accedere al PTT mediante identità digitale qualora ne vengano in possesso successivamente al rilascio delle credenziali. 

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