Soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente.

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

Vendita a distanza beni importati: comunicazione trimestrale dati fornitori

Entro questo termine i soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, devono effettuare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione trimestrale (quarto trimestre dell’anno precedente) dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).

Ravvedimento acconto Iva

I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono provvedere a regolarizzare il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2024 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2024, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), utilizzando il modello F24 telematico.

Soggetti IVA: fatturazione differita

I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Versamento mensile dell’imposta sulle assicurazioni

Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per il versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese precedente, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese ancora precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.

Contribuenti iva mensili e trimestrali: acconto Iva (ravvedimento)

I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono provvedere alla regolarizzazione del mancato versamento dell’acconto Iva relativo all’anno precedente o effettuato in misura insufficiente entro il 27.12.2024. Il versamento dell’imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, deve essere effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il modello F24.

Compensi e retribuzioni non continuative a dipendenti PA

Entro questo termine i soggetti che hanno corrisposto compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo a “dipendenti delle pubbliche amministrazioni” devono effettuare la comunicazione, agli uffici delle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, delle somme corrisposte, dell’importo dei contributi e delle ritenute effettuate.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.