Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

Termine ultimo per effettuare (con modello F24 telematico) il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente per Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998, e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.

N.B. I contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai devono provvedere, entro questa data, ai versamenti derivanti dalla “Tobin Tax” utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Erogazioni liberali alla cultura

Termine ultimo, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di “programmi culturali” nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, per l’invio al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, in via telematica, della comunicazione contenente le generalità, comprensive dei dati fiscali, di chi ha eseguito l’operazione, dei dati relativi all’ammontare delle erogazioni effettuate nell’anno d’imposta precedente e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni.

Soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui: comunicazioni

Termine ultimo per i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi enti ed organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate contenente i dati dei pensionati per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone Rai mediante invio telematico.

Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo “1039”.

Imposta bollo virtuale: rata bimestrale

Pagamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, della rata bimestrale dell’imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2025.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione (codice tributo: 2505 – Bollo virtuale – rata).

Anche le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali, in forma libera in circolazione.

Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa per coloro che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024 senza adesione al CPB.
La presentazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

La scadenza è rivolta ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Questi soggetti, per aderire al CPB, possono presentare una dichiarazione integrativa, purché questa non riporti un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

Esterometro: invio comunicazioni mese precedente

Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente.

N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

Soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente.

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