Termine ultimo per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (modello EAS), per l’anno d’imposta 2021, avvalendosi della “remissione in bonis”.
Consulenza specializzata ed integrata a servizio del cliente dal 1978
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Termine ultimo per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (modello EAS), per l’anno d’imposta 2021, avvalendosi della “remissione in bonis”.
Termine ultimo per i locatori, persone fisiche titolari di partita Iva, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, che abbiano esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento della seconda o unica rata dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021.
Termine ultimo per il versamento dell’imposta bollo sulle fatture elettroniche relative al III trimestre 2021.
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24.
Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per il versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di settembre 2021, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di agosto 2021. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.
Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente.
N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.
Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
– in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
I sostituti d’imposta devono procedere al pagamento:
– in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.
Termine ultimo, per i sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale, per effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di precedente. Il versamento deve essere fatto telematicamente con il modello F24.
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