Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo “1039”.

Sostituti d’imposta: versamento imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali (produttività)

Entro questa data i sostituti d’imposta devono versare (con modello F24 con modalità telematiche) l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese precedente, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale comunale dell’Irpef

Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
– in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale regionale dell’Irpef

I sostituti d’imposta devono procedere al pagamento:
– in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Vendite da piattaforma digitale: comunicazioni trimestrali

Entro questa data i soggetti che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea devono comunicare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, i dati commerciali dei fornitori ed il numero totale delle unità vendute con riferimento al trimestre precedente.

Soggetti che corrispondono pensioni: comunicazione bimestrale all’Agenzia Entrate

I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui devono effettuare, entro questa data, la comunicazione bimestrale all’Agenzia delle Entrate, mediante invio telematico, dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione.

Versamento trimestrale canone tv

Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al pagamento del canone Rai per uso privato e per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali, per procedere al versamento della rata trimestrale del canone Tv tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

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