Presentazione Mod. 730/2021

Entro questo termine, i contribuenti che provvedono direttamente all’invio utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e quelli che si rivolgono a un Caf o a un professionista, sono tenuti alla presentazione del modello 730/2021 e della busta contenente la scelta dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef (mod.730/1).

Presentazione dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Termine ultimo, per i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo e che intendono esercitare l’opzione o la revoca per il “Gruppo IVA” con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, per la presentazione della “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva”.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando l’apposito modello, sottoscritto da tutti i partecipanti e presentato dal rappresentante del Gruppo Iva utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Versamento addizionale bollo auto (Superbollo)

Termine ultimo, per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw, con il bollo che scadeva ad agosto 2021, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione).

Proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw: pagamento bollo auto

Versamento, da parte di proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2020, delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

5 per mille: regolarizzazione delle iscrizioni

Termine ultimo – per gli enti del volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti della ricerca scientifica e dell’università – che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al 5 per mille, per la regolarizzazione della propria posizione.

Versamento mensile dell’imposta sulle assicurazioni

Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per il versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di giugno 2021, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio 2021. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.

Operatori finanziari: comunicazioni

Gli operatori finanziari devono procedere ad eseguire la comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese precedente.

Enti non commerciali: acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Mancata presentazione cartacea Modello Redditi 2021 (contribuenti non telematici): ravvedimento

Entro questo termine i contribuenti non obbligati all’invio telematico della dichiarazione dei redditi, che non hanno presentato agli uffici postali il modello Redditi PF 2021 entro il 30 giugno 2021, sono tenuti a sanare il mancato invio, in formato cartaceo, della dichiarazione e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, mediante presentazIone presso gli uffici postali.

Si ricorda che è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

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