Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale regionale dell’Irpef

I sostituti d’imposta devono procedere al pagamento:
– in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi

Entro questo termine gli eredi delle persone decedute tra il 1 marzo 2025 e il 30 giugno 2025 devono provvedere alla presentazione in formato cartaceo, presso gli uffici postali, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato: versamenti

Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato: versamenti

Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello Stato, per effettuare:

– le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi
– l’acconto mensile Irap
– le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
– l’Iva mensile
– la IV rata del saldo Iva relativa all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione Iva annuale con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi 

tutti corrisposti nel mese precedente.

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute mese precedente

I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.

Locazioni: imposta di registro

Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2025 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/12/2025. 
La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della cedolare secca. 

Il versamento deve essere effettuato tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24) oppure tramite intermediario abilitato.

Presentazione dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Termine ultimo, per i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo e che intendono esercitare l’opzione o la revoca per il “Gruppo IVA”, con effetto a decorrere dal secondo anno successivo, per la presentazione della “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva”.

Contratti di locazione breve: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente

Termine ultimo per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, per il versamento con modalità telematiche (f24) delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.

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