Split payment: versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni

Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici, Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, e le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, per il versamento dell’Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (tramite Modello F24 EP con modalità telematiche per i primi e Modello F24 con modalità telematiche per le seconde).

Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti

Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.

Operatori finanziari: comunicazione integrativa annuale

Termine ultimo, per gli operatori finanziari (banche, società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio), per l’invio della comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari dei dati e delle informazioni sui rapporti di natura finanziaria intrattenuti nell’anno 2020 con i propri clienti e sulle operazioni extraconto, oltre che della giacenza media relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali.
La comunicazione deve essere inviata tramite il sistema SID (Sistema di Interscambio Dati), attraverso una piattaforma FTP oppure, per la trasmissione di file inferiori a 20 MB, anche tramite PEC.

Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati non obbligati alla trasmissione telematica: registrazione delle operazioni del mese precedente

Entro questa data i soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati non obbligati alla trasmissione telematica devono effettuare la registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale effettuate nel mese solare precedente, tramite annotazione nel registro dei corrispettivi.

Soggetti IVA: fatturazione differita

I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw: pagamento bollo auto

Versamento, da parte di proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2020, delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell’A.C.I., attraverso l’home banking del proprio istituto di credito o tramite l’app IO.

Versamento addizionale bollo auto (Superbollo)

Termine ultimo, per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw, con il bollo che scadeva ad agosto 2018, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione).

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