Termine ultimo per il versamento dell’imposta bollo sulle fatture elettroniche relative al IV trimestre 2020.
Consulenza specializzata ed integrata a servizio del cliente dal 1978
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Termine ultimo per il versamento dell’imposta bollo sulle fatture elettroniche relative al IV trimestre 2020.
Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente.
Termine ultimo per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, per il versamento con modalità telematiche (f24) delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente.
Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici, Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, e le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, per il versamento dell’Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (tramite Modello F24 EP con modalità telematiche per i primi e Modello F24 con modalità telematiche per le seconde).
Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
Le imprese di assicurazione sono tenute, entro questa data, ad effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente.
Scade il termine per i contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA dovuta per il secondo mese precedente tramite F24 telematico.
Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalità telematiche.
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