Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24) oppure tramite intermediario abilitato.

Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato: versamenti

Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello Stato, per effettuare:

– Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
– Versamento dell’acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente;
– Versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
– Versamento in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
– Versamento le ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo;
– Liquidazione e versamento mensile IVA;
– versamento (acconto in un’unica soluzione o come prima rata dell’Iva) relativa all’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione Iva annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse.

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche.

Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento breve

Termine ultimo, per Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2020 con maggiorazione interessi e sanzione ridotta a un decimo del minimo.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.

Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento breve

Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2020.
Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediari abilitati per i titolari di partita Iva. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente.

Contratti di locazione breve: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente

Termine ultimo per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, per il versamento con modalità telematiche (f24) delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente.

Split payment: versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni

Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici, Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, e le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, per il versamento dell’Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (tramite Modello F24 EP con modalità telematiche per i primi e Modello F24 con modalità telematiche per le seconde).

Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti

Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro (codice tributo 100E). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.

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