ISA: versamento rata relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi

Entro questa data i soggetti che si adeguano alle risultanze degli ISA nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il versamento entro il 30 giugno 2020 devono effettuare il versamento della quarta rata dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,84%.

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

Mancata presentazione cartacea Modello Redditi 2020 (contribuenti non telematici): ravvedimento

Entro questo termine i contribuenti non obbligati all’invio telematico della dichiarazione dei redditi, che non hanno presentato agli uffici postali il modello Redditi PF 2020 entro il 30 giugno 2020, sono tenuti a sanare il mancato invio, in formato cartaceo, della dichiarazione e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, mediante presentazIone presso gli uffici postali.

Si ricorda che è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24) oppure tramite intermediario abilitato.

Soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente.

Contratti di locazione breve: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente

Termine ultimo per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, per il versamento con modalità telematiche (f24) delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente.

Split payment: versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni

Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici, Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, e le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, per il versamento dell’Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (tramite Modello F24 EP con modalità telematiche per i primi e Modello F24 con modalità telematiche per le seconde).

Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti

Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro (codice tributo 100E). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.

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