ISA: versamento rata relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi

Entro questa data i soggetti che si adeguano alle risultanze degli ISA nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il versamento entro il 30 giugno 2020 devono effettuare il versamento della quarta rata dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,84%.

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

Mancata presentazione cartacea Modello Redditi 2020 (contribuenti non telematici): ravvedimento

Entro questo termine i contribuenti non obbligati all’invio telematico della dichiarazione dei redditi, che non hanno presentato agli uffici postali il modello Redditi PF 2020 entro il 30 giugno 2020, sono tenuti a sanare il mancato invio, in formato cartaceo, della dichiarazione e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, mediante presentazIone presso gli uffici postali.

Si ricorda che è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

Termine ultimo per effettuare (con modello F24 telematico) il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente per Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998, e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.

N.B. I contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari nè di notai devono provvedere, entro questa data, ai versamenti derivanti dalla “Tobin Tax” utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo “1039”.

Sostituti d’imposta: versamento imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali (produttività)

Entro questa data i sostituti d’imposta devono versare (con modello F24 con modalità telematiche) l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese precedente, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale comunale dell’Irpef

Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
– in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale regionale dell’Irpef

I sostituti d’imposta devono procedere al pagamento:
– in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute mese precedente

I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.

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