Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24.
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Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24.
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente.
Ultimo giorno utile per l’invio da parte degli enti di volontariato della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all’ammissione al riparto della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2020.
Alla dichiarazione, che deve essere trasmessa tramite raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.
Stessa scadenza per le associazioni sportive dilettantistiche, che dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva con raccomandata A/R all’ufficio del Coni territorialmente competente e al Miur.
Versamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva dell’8%, calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima e maggiorata degli interessi del 3% annuo, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa posseduti al 1-01-2018.
Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dell’11% (per le partecipazioni qualificate) e/o del 10% (per le partecipazioni non qualificate), calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima e maggiorata degli interessi del 3% annuo, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa posseduti al 1-01-2019.
I contribuenti che hanno scelto di effettuare la rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti dal 1-01-2020 devono provvedere alla redazione della perizia giurata di stima rivolgendosi ai soggetti abilitati.
Termine ultimo per il versamento, tramite modello F24 con modalità telematiche, del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per il 2020.
Entro questo termine i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare:
– il versamento, a titolo di saldo 2019 o come prima rata dell’anno 2020, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2020, Enc 2020 e Irap 2020, senza alcuna maggiorazione;
– il versamento del saldo Iva 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020.
Il versamento saldo Irap deve essere effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell’articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl “Rilancio”).
Entro questo termine le Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/fiduciante a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione.
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