Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA primo trimestre 2020

Termine ultimo, per i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre del 2020, da effettuarsi con modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.

N.B.: Ai sensi del decreto legge n. 18/2020, articolo 62, commi 1 e 6, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Imprese di assicurazione: denuncia annuale

Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per la presentazione in via telematica della denuncia dell’ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell’esercizio annuale precedente, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni.
La scadenza vale anche per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi che devono distinguere i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile.

N.B.: Ai sensi dell’articolo 62, commi da 1 a 6 del Dl n. 18/2020 l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

Pagamento bollo auto

Versamento, da parte di proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2020, delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

Versamento addizionale bollo auto

Termine ultimo per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione).
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva p presso banche, poste, agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento online per i non titolari di partita Iva.

Estromissione agevolata immobili: versamento imposta sostitutiva

Termine ultimo, per gli imprenditori individuali che possiedono beni immobili strumentali e che entro il 31 ottobre 2018 hanno optato per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, per il versamento del restante 40% dell’imposta sostitutiva Irpef/Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Soggetti IVA: fatturazione differita

I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

Enti non commerciali: acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

N.b.: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

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