Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo “1039”.

Sostituti d’imposta: versamento imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali (produttività)

Entro questa data i sostituti d’imposta devono versare (con modello F24 con modalità telematiche) l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di marzo, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale comunale dell’Irpef

Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
– in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale regionale dell’Irpef

I sostituti d’imposta devono procedere al pagamento:
– in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute mese precedente

I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.

N.B.: Per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, del Dl n. 18/2020, il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, può essere effettuato entro il 31 maggio 2020, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera b), per i quali il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 anche da parte dei soggetti indicati dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020.

Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24) oppure tramite intermediario abilitato.

Contribuenti Iva con pagamento rateale dell’imposta

Termine ultimo, per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell’imposta dovuta per il 2019, per il versamento della 3° rata del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento deve essere effettuato tramite F24 telematico.
I codici tributo sono i seguenti:
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
1668 interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento breve

Termine ultimo, per Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2020 con maggiorazione interessi e sanzione ridotta a un decimo del minimo.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.

Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento breve

Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2020.
Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediari abilitati per i titolari di partita Iva. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato: versamenti

Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello Stato, per effettuare:

– Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
– Versamento dell’acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente;
– Versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
– Versamento in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
– Versamento le ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo;
– Liquidazione e versamento mensile IVA;
– versamento acconto in un’unica soluzione o come prima rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione Iva annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse.

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche.

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