Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità: liquidazione e versamento Iva relativa al secondo mese precedente

Scade il termine per i contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA dovuta per il secondo mese precedente tramite F24 telematico.

N.B.: Per i soggetti indicati dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti

Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro (codice tributo 100E). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.

N.B.: Per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, del Dl n. 18/2020, il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, può essere effettuato entro il 31 maggio 2020, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera b), per i quali il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 anche da parte dei soggetti indicati dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020.

Soggetti che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti

I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro (codice tributo 1001). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.

N.B: Per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, del Dl n. 18/2020, il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, può essere effettuato entro il 31 maggio 2020, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera b), per i quali il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 anche da parte dei soggetti indicati dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020.

Comunicazione al’AE dei dati relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche

Termine ultimo per la comunicazione da parte di Acquirente unico Spa all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.

N.B.: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.

Soggetti IVA: fatturazione differita

I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

Locazioni: imposta di registro

Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2020 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/04/2020.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

N.B.: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Esterometro: invio comunicazione

Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relativa al primo trimestre 2020.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

N.B.: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.