Termine ultimo per i contribuenti Iva trimestrali per il versamento dell’Iva dovuta per il 3° trimestre dell’anno tramite F24 telematico.
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Termine ultimo per i contribuenti Iva trimestrali per il versamento dell’Iva dovuta per il 3° trimestre dell’anno tramite F24 telematico.
I sostituti d’imposta devono procedere al pagamento:
– in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2024 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/10/2024.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Entro questa data le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello Stato, per effettuare:
– le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi
– l’acconto mensile Irap
– le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
– l’Iva mensile
– la IX rata del saldo Iva relativa all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione Iva annuale con la maggiorazione dello 2,64% a titolo di interessi
tutti corrisposti nel mese precedente.
I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche.
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.
Termine ultimo per i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi enti ed organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite invio telematico, contenente i dati dei pensionati per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla tv, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione, oltre ai dati di coloro per i quali sono state effettuare le trattenute per l’intero importo del canone Rai.
Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici per il terzo trimestre dell’anno in corso.
Il contributo è legato alla paga effettiva oraria.
Gli elementi che compongono la paga oraria sono:
– la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti
– il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.
– la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria.
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24) oppure tramite intermediario abilitato.
Termine ultimo per il versamento, da parte dei contribuenti interessati:
– della terza rata dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, al 1° gennaio 2022;
– della seconda rata dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, al 1° gennaio 2023;
– della seconda rata dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023.
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