Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo “1039”.

Presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2024

Entro questa data:
– le Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); 
– gli Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonchè i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare;
– le società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l’anno solare,

sono tenute alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel, della dichiarazione dei redditi REDDITI SC 2024.

Enti non commerciali: acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente.

Soggetti IVA: fatturazione differita

I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Caf o professionista abilitato: consegna 730 integrativo e prospetto di liquidazione

Termine ultimo, per il Centro di assistenza fiscale o il professionista abilitato:

– per verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa
– per il calcolo delle imposte
– per la consegna direttamente al dipendente o pensionato il modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione 730-3
– per comunicare al sostituto il risultato finale della dichiarazione
– per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2024 e i relativi modelli 730/4 integrativi.

Esterometro: invio comunicazioni mese precedente

Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente.

N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.