I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalità telematiche.
Consulenza specializzata ed integrata a servizio del cliente dal 1978
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I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalità telematiche.
Entro questo termine:
– gli Enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare (Enti pubblici e privati diversi dalle società compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commericali);
– le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
– le società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare;
– i curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo d’imposta nel corso del quale si è aperta la successione;
devono provvedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel, della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati, modello Redditi ENC 2024.
Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per il versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese precedente, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese ancora precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.
Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici, Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, e le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, per il versamento dell’Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (tramite Modello F24 EP con modalità telematiche per i primi e Modello F24 con modalità telematiche per le seconde).
Termine ultimo per la comunicazione da parte di Acquirente unico Spa all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.
I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali, devono effettuare entro questa data il versamento della rata trimestrale del Canone TV, da effettuarsi tramite modello F24 con modalità telematiche.
Termine ultimo per i contribuenti Iva trimestrali per il versamento dell’Iva dovuta per il 3° trimestre dell’anno tramite F24 telematico.
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui, come anche gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato, sono tenuti a versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro, oltre a quella relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati. Il versamento deve essere effettuato:
– tramite modello F24EP con modalità telematiche per gli enti pubblici
– tramite F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato, per gli altri soggetti che erogano pensioni.
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.
Entro questo termine i soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, devono effettuare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione trimestrale (terzo trimestre dell’anno) dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
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