Soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui: comunicazioni bimestrali

Termine ultimo per i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi enti ed organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite invio telematico, contenente i dati dei pensionati per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla tv, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione, oltre ai dati di coloro per i quali sono state effettuare le trattenute per l’intero importo del canone Rai.

Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato: versamenti

Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello Stato, per effettuare:

– le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi
– l’acconto mensile Irap
– le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
– l’Iva mensile
– la quarta rata del saldo Iva relativa all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione Iva annuale con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi 

tutti corrisposti nel mese precedente.

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute mese precedente

I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Mancata presentazione Redditi 2024 pf cartaceo: ravvedimento

Entro questo termine i contribuenti non obbligati all’invio telematico della dichiarazione dei redditi, che non hanno presentato agli uffici postali il modello Redditi PF 2023 entro il 30 giugno, sono tenuti a sanare il mancato invio, in formato cartaceo, della dichiarazione e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.
Gli stessi soggetti devono provvedere anche al pagamento della sanzione pecuniaria.

Dichiarazione trimestrale imposta bollo assegni circolari

Termine ultimo per la presentazione, da parte di banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari, della dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell’imposta di bollo sugli assegni circolari.

Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24) oppure tramite intermediario abilitato.

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie del mese precedente (elenchi Intrastat)

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente. La presentazione deve avvenire per via telematica, all’Agenzia delle Dogane tramite il sistema E.D.I. o all’Agenzia delle Entrate, sempre con invio telematico.

Imposta bollo virtuale: rata bimestrale

Pagamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, della rata bimestrale dell’imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2024.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione (codice tributo: 2505 – Bollo virtuale – rata).

Anche le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali, in forma libera in circolazione.

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