Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.
Consulenza specializzata ed integrata a servizio del cliente dal 1978
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Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.
Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Termine ultimo per la presentazione:
– da parte dei soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato, dell’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati (modalità telematica)
– da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, dell’istanza per il rimborso il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati (in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti)
– da parte dei soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità, dell’istanza per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati (modello Iva 79 al Centro Operativo di Pescara).
Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2024 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/10/2024.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Entro questa data le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
Entro questa data i sostituti d’imposta devono versare (con modello F24 con modalità telematiche) l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese precedente, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Termine ultimo, per i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre dell’anno, da effettuarsi con modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.
Termine ultimo per i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi enti ed organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite invio telematico, contenente i dati dei pensionati per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla tv, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione, oltre ai dati di coloro per i quali sono state effettuare le trattenute per l’intero importo del canone Rai.
Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello Stato, per effettuare:
– le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi
– l’acconto mensile Irap
– le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
– l’Iva mensile
– la quarta rata del saldo Iva relativa all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione Iva annuale con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi
tutti corrisposti nel mese precedente.
I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche.
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.
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