Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24.
Consulenza specializzata ed integrata a servizio del cliente dal 1978
Consulenza specializzata ed integrata a servizio del cliente dal 1978
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24.
I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalità telematiche.
Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel secondo trimestre dell’anno.
N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.
Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici, Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, e le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, per il versamento dell’Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (tramite Modello F24 EP con modalità telematiche per i primi e Modello F24 con modalità telematiche per le seconde).
Termine ultimo per la comunicazione da parte di Acquirente unico Spa all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.
Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente.
N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.
Entro questo termine le c.d. RIFI (Reporting Italian Financial Institution), in attuazione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, sono tenute alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati, relativi all’anno precedente, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI).
La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D..
Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP con modalità telematiche.
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.
Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel trimestre precedente.
Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047
La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.