Comunicazione annuale FACTA

Entro questo termine le c.d. RIFI (Reporting Italian Financial Institution), in attuazione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, sono tenute alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati, relativi all’anno precedente, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI).

La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D..

Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti

Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP con modalità telematiche.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.

Canone RAI: comunicazione di non detenzione della TV

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo sono tenuti, entro questa data, a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate presentando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia.
N.b.: La dichiarazione presentata entro il 30 giugno ha effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre solar dell’anno in corso.

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

CAF e professionisti abilitati che hanno ricevuto, tra il 21 giugno e il 15 luglio, i modelli 730/2024 dai contribuenti: trasmissione dichiarazioni redditi e consegna modello al contribuente

Entro questa data i CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2024) presentate dai contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio 2024, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
– le dichiarazioni elaborate (modelli 730/2024)
– i relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3)
– il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4)
– le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef (le buste chiuse contenenti il mod. 730-1).

Entro la stessa data CAF e i professionisti abilitati devono inoltre rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata (Mod. 730/2023) e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3.

Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023: versamento rateale

Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva, nella misura dell’11%, calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima e maggiorata degli interessi del 3% annuo, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa posseduti al 1-01-2023.
Sono tenuti al versamento i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2023.

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