Soggetti IVA: fatturazione differita

I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Iva Moss: dichiarazione trimestrale IVA e versamento

Termine ultimo, per i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale Iva Moss, per la trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa. Si ricorda che l’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.

Imposta bollo virtuale: rata bimestrale

Pagamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, della rata bimestrale dell’imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2024.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione (codice tributo: 2505 – Bollo virtuale – rata).

Anche le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali, in forma libera in circolazione.

Soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente.

Dichiarazioni soggetti Isa: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Entro questo termine:
– i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze
– i soggetti che adottano il regime di cui all’ articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111
– i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’ articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto DPR n. 917 del 1986 

tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedere entro il 31 luglio 2024 al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2023 o di primo acconto per l’anno 2024 senza alcuna maggiorazione.

Gli stessi contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435 del 2001 devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2023 o di primo acconto per l’anno 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

Entro questa data le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

Dichiarazioni: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Entro questo termine i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2024, Redditi Persone Fisiche 2024 e Redditi SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione Irap 2024, Redditi Sc- Società di capitali e dichiarazione Irap 2024), devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2023 o di primo acconto per l’anno 2024 senza alcuna maggiorazione.

Lavoratori domestici: contributi dovuti per l’anno in corso (secondo trimestre)

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici per il secondo trimestre dell’anno in corso.
Il contributo è legato alla paga effettiva oraria.
Gli elementi che compongono la paga oraria sono:
– la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti
– il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.
– la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria.

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