Canone RAI: comunicazione di non detenzione della TV

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo sono tenuti, entro questa data, a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate presentando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia.
N.b.: La dichiarazione presentata entro il 30 giugno ha effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre solar dell’anno in corso.

Split payment: versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni

Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici, Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, e le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, per il versamento dell’Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (tramite Modello F24 EP con modalità telematiche per i primi e Modello F24 con modalità telematiche per le seconde).

CAF e professionisti abilitati che hanno ricevuto, tra il 21 giugno e il 15 luglio, i modelli 730/2024 dai contribuenti: trasmissione dichiarazioni redditi e consegna modello al contribuente

Entro questa data i CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2024) presentate dai contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio 2024, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
– le dichiarazioni elaborate (modelli 730/2024)
– i relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3)
– il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4)
– le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef (le buste chiuse contenenti il mod. 730-1).

Entro la stessa data CAF e i professionisti abilitati devono inoltre rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata (Mod. 730/2023) e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3.

Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023: versamento rateale

Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva, nella misura dell’11%, calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima e maggiorata degli interessi del 3% annuo, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa posseduti al 1-01-2023.
Sono tenuti al versamento i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2023.

Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti

Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP con modalità telematiche.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.

Iva Moss: dichiarazione trimestrale IVA e versamento

Termine ultimo, per i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale Iva Moss, per la trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa. Si ricorda che l’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.

Imposta bollo virtuale: rata bimestrale

Pagamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, della rata bimestrale dell’imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2024.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione (codice tributo: 2505 – Bollo virtuale – rata).

Anche le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali, in forma libera in circolazione.

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