Divieto di fumo in ambito aeroportuale: pronti i codici tributo per pagare le sanzioni

Data di pubblicazione: 05 Marzo 2020

Con la Risoluzione n. 11/E del 2 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito codici e sub-codici da utilizzare per il pagamento delle sanzioni applicate per le violazione del divieto di fumo in ambito aeroportuale.

Si tratta, in particolare:

– del codice ufficio “9D2” denominato “Ministero della Salute – USMAF-SASN”, da indicare unitamente al pertinente “sub-codice” nei rispettivi spazi del campo 6 “codice ufficio o ente” del modello di versamento F23;

– dei seguenti sub-codici utili per identificare gli Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante competenti a verificare il versamento, tramite modello F23 (codici tributo 131T e 697T), delle sanzioni amministrative inflitte per la violazione del divieto di fumare in ambito aeroportuale:

  • “01” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata;
  • “02” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria,
    Abruzzo e Molise;
  • “03” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Liguria;
  • “04” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Toscana, Emilia-Romagna;
  • “05” – Ministero della Salute – – USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta;
  • “06” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Campania e Sardegna;
  • “07” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Sicilia;
  • “08” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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