Con sentenza n. 4101 del 17 febbraio 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha ribadito un importante principio in tema di detrazione Iva.
In caso di indebita detrazione per erronea aliquota Iva applicata, la detrazione sarà riconosciuta al cessionario o al committente unicamente entro i limiti del dovuto e non sull’intero importo indicato in fattura.
Inoltre, relativamente all’Iva indebitamente fatturata e pagata, per la richiesta di rimborso al Fisco da parte del cessionario non è sufficiente la dichiarazione del fallimento del cedente.