Con il Principio di diritto n. 3 del 19 marzo l’Agenzia delle Entrate risponde in merito al trattamento, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle somme scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria (art. 2, comma 3, lettera a, DPR n. 633/1972 – Decreto Iva) e chiarisce che, le somme attribuite o ricevute nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, devono qualificarsi come semplici trasferimenti monetari e non come corrispettivi, non essendo ravvisabile una diretta correlazione tra prestazioni reciproche, tipica dei contratti sinallagmatici.
Pertanto, le somme scambiate tra due operatori nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dovendo essere qualificate come operazioni “fuori campo”.