La semplificazione per il versamento dell’imposta di bollo sulle FE

Data di pubblicazione: 16 Aprile 2020

L’art. 26 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha previsto che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:

  • entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio, per il primo trimestre, se l’importo è inferiore a 250 euro
  • entro il 20 ottobre 2020, nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno.

Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

Fonte: https://www.melieassociati.it

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.