Operazioni soggettivamente inesistenti: è il contribuente che deve dimostrare di aver agito ‘inconsapevolmente’

Data di pubblicazione: 29 Gennaio 2024

In presenza di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria ha assolto l’onere probatorio a suo carico, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità, della documentazione fiscale e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la Sentenza n. 33620 del 1 dicembre 2023.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it

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