Per le agevolazioni prima casa non rileva la “residenza di fatto”

Data di pubblicazione: 28 Febbraio 2022

I benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. 

Inoltre, il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, spese condominiali e utenze) in luogo della certificazione anagrafica.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 6 Civile, con l’Ordinanza n. 4839 del 15 febbraio 2022

Fonte: https://www.cortedicassazione.it

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