Precompilata: tracciabilità oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie

Data di pubblicazione: 20 Ottobre 2020

Con Provvedimento del 16 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Dl n. 175/2014 ed in base a quanto previsto dai decreti del Ministro dell’Economia (interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti per mutui agrari e fondiari, premi per assicurazioni sulla vita, contributi previdenziali ed assistenziali ecc.), gli operatori interessati dovranno indicare esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19% ai fini Irpef sostenuti con le modalità di cui all’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia con versamento bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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