Prove in appello nel processo tributario: la Corte Costituzionale dichiara incostituzionali le nuove limitazioni

Data di pubblicazione: 07 Aprile 2025

Con Sentenza n. 36 del 27 marzo 2025 la Corte Costituzionale, esprimendosi su questioni di legittimità costituzionale contenute nel Dlgs n. 220/2023 (“Disposizioni in materia di contenzioso tributario”) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia:

  • ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 3, del DL n. 546/1992, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del Dl n. 220/2023, che vietava il deposito in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti;
  • ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del Dl n. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
  • ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 3, del Dl n. 546/1992, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del Dl n. 220/2023, nella parte in cui non consente la produzione in appello delle “notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis”, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it

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