Con Risposta n. 80 del 21 marzo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’art. 74-ter, comma 5-bis del DPR n. 633/72, il regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio e turismo può essere applicato anche per i servizi turistici singoli, a condizione che tali servizi siano forniti da altri soggetti e acquisiti dall’agenzia prima della richiesta del cliente.
Tuttavia, recenti pronunce della Corte di giustizia Ue e della Corte di Cassazione hanno portato ad escludere che sia necessario l’acquisto definitivo da parte dell’agenzia di viaggio del servizio turistico, e che sia sufficiente che l’agenzia disponga del servizio.