In seguito alla presentazione della domanda di riammissione alla definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater” non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
Resteranno invece in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il chiarimento è contenuto in una delle FAQ pubblicate in materia di “Rottamazione-quater” pubblicate sul sito dell’l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.