L’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’Iva per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità, purché sia in possesso di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.
E’ possibile, pertanto, chiedere il rimborso non solo per il bene derivante dall’acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato, ferma restando la “strumentalità” dei beni stessi all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali “investimenti” che richiedono cioè un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 20 del 26 marzo 2025.
In considerazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 13162 del 2024 e della successiva pronuncia della Sezione tributaria, n. 32345 del 2024, chiarisono infine le Entrate, le indicazioni fornite al paragrafo 3 della risoluzione n. 179/E/ del 2005, sono da ritenersi non più attuali.