Soppressione codici tributo Fondo Integrativo contrattuale ‘ex fissa’

Data di pubblicazione: 18 Luglio 2023

Con Risoluzione n. 43/E del 13 luglio l’Agenzia delle Entrate, a seguito della cessazione della gestione, da parte dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), del Fondo Integrativo contrattuale “ex fissa”, dispone la soppressione, su richiesta dello stesso Istituto, dei seguenti codici tributo utilizzabili in sede di compilazione dei rispettivi modelli di versamento:

F24 accise:
“FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
“FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”;
“F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
“F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi”;
“F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
“F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
“FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento
ispettivo”;
“FV02” denominato “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
“FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”;
“FR01” denominato “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
“FR02” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”;
“FR03” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo –
Gruppo RAI”;
“FR04” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo
RAI”;
“FRV1” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento
ispettivo – Gruppo RAI”;
“FRV2” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per
accertamento ispettivo – Gruppo RAI”;
“FRS1” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo” – Gruppo RAI”.

F24 Enti pubblici
“FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
“FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”;
“F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
“F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”;
“F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
“F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
“FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento
ispettivo”;
“FV02” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per
accertamento ispettivo”;
“FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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