L’Amministrazione finanziaria può notificare l’atto impositivo direttamente a colui che in concreto dirige la compagine e continua a essere considerato reale gestore della stessa ai fini fiscali.
La cessione fittizia della società a soggetti stranieri e il trasferimento della sede, compresa la nomina di nuovo amministratore, sono da ritenersi operazioni finalizzate all’elusione degli obblighi tributari. In tal caso, l’amministratore di fatto, che si è spogliato in modo fraudolento della carica sociale, non può invocare vizi nella notifica dell’accertamento.
Sono inopponibili al Fisco i mutamenti simulati della compagine sociale, compresa la nomina dell’amministratore. La prova della simulazione è a carico dell’Amministrazione finanziaria, che può avvalersi anche di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3610 del 12 febbraio 2025.